Sul dimensionamento della scuola prevale la competenza statale (Corte costituzionale, sent. 8 novembre 2023, n. 222)

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 696-bis, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile (c.p.c.), riguardo la consulenza tecnica preventiva, nella misura in cui non prevede che questa possa essere estesa anche ad ogni tipologia di credito.
Per la Corte, l’art. 696-bis, c.p.c., nella misura in cui ammette la consulenza tecnica preventiva sola per i crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni di fonte contrattuale ovvero da fatto illecito, escludendola per quelli derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico, secondo quanto previsto dall’art. 1173 c.c., viola il diritto alla garanzia prevista dall’art. 24 Costituzione rispetto ai titolari dei crediti esclusi.

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