La Corte ribadisce che per la legge di conversione valgono gli stessi limiti di omogeneità previsti per il decreto-legge (Corte costituzionale, sent. 11 dicembre 2023, n. 215)

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), avente ad oggetto, in via transitoria, un nuovo assetto del sistema camerale siciliano, soggetti ab origine non considerati, nemmeno indirettamente, dall’originario decreto-legge, come dimostrato dal preambolo, dalle rubriche e dai contenuti normativi dei singoli articoli che lo componevano. Come più volte sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale il rispetto del requisito dell’omogeneità e della interrelazione funzionale tra disposizioni del decreto-legge e quelle della legge di conversione ex art. 77, secondo comma, Cost. è di fondamentale importanza per mantenere entro la cornice costituzionale i rapporti istituzionali tra Governo, Parlamento e Presidente della Repubblica nello svolgimento della funzione legislativa (cfr. sent. n. 32 del 2014). Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato che la genesi della disposizione censurata evidenzia dunque la mancanza di un collegamento con alcuno degli originari ambiti di intervento del decreto-legge originario.

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