Gli articoli 27 e 29 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, letti in combinato disposto con gli articoli 4 e 5 della stessa, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano alla normativa di portata generale di uno Stato membro che, per ragioni di sanità pubblica attinenti alla lotta contro la pandemia di COVID-19, vieta, da un lato, ai cittadini dell’Unione nonché ai loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, di effettuare viaggi non essenziali da detto Stato membro e verso altri Stati membri dal medesimo classificati come zone ad alto rischio sulla base delle misure sanitarie restrittive o della situazione epidemiologica esistenti in tali altri Stati membri e impone, dall’altro, ai cittadini dell’Unione che non siano cittadini dello Stato membro in parola l’obbligo di sottoporsi a test diagnostici e di osservare una quarantena quando entrano nel territorio dello stesso Stato membro in provenienza da uno di tali altri Stati membri, a condizione che la normativa nazionale in discussione rispetti il complesso delle condizioni e delle garanzie di cui agli articoli da 30 a 32 della direttiva summenzionata, i diritti e i principi fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente il principio del divieto di discriminazioni, nonché il principio di proporzionalità. Gli articoli 22, 23 e 25 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano alla normativa di uno Stato membro che, per ragioni di sanità pubblica attinenti alla lotta contro la pandemia di COVID-19, vieta, sotto il controllo delle autorità competenti e a pena di sanzioni, l’attraversamento delle frontiere interne di tale Stato membro per effettuare viaggi non essenziali da o verso Stati dello spazio Schengen classificati come zone ad alto rischio, a condizione che dette misure di controllo rientrino nell’esercizio di competenze di polizia che non deve avere un effetto equivalente a quello delle verifiche di frontiera, ai sensi dell’articolo 23, lettera a), del codice in parola, o che, nel caso in cui dette misure costituissero controlli alle frontiere interne, detto Stato membro abbia rispettato le condizioni poste dagli articoli da 25 a 28 del codice stesso per il ripristino temporaneo di tali controlli, con la precisazione che la minaccia causata da una siffatta pandemia corrisponde a una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del medesimo codice.
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