Inammissibile il gravame depositato presso Pec diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (Cass. Pen. Sez. IV, 14 novembre-7 dicembre 2023, n. 48804)

In tema di impugnazioni, è inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all’art. 87 bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (Fattispecie relativa ad opposizione a decreto penale di condanna, in cui la Corte ha ritenuto che non potesse integrare una causa di forza maggiore, tale da rendere scusabile l’errore, la circostanza che sul sito web dell’ufficio giudiziario fosse indicato un diverso indirizzo PEC, stante il chiaro e inderogabile rinvio normativo ai soli
indirizzi indicati nella fonte ministeriale).

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