Secondo i giudici di Palazzo Spada, è da considerarsi legittima la sanzione inflitta, ai sensi dell’art. 1, comma 545, l. n. 232 del 2016, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alla società che venda, per finalità commerciali, biglietti sul mercato secondario e a prezzi maggiorati. La norma in parola, infatti, vieta la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione; e consente, in termini di eccezione, la vendita ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.
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