Secondo i giudici di Palazzo Spada, è da considerarsi legittima la sanzione inflitta, ai sensi dell’art. 1, comma 545, l. n. 232 del 2016, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alla società che venda, per finalità commerciali, biglietti sul mercato secondario e a prezzi maggiorati. La norma in parola, infatti, vieta la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione; e consente, in termini di eccezione, la vendita ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.
Post correlati
Secondo la Cassazione la sanzione dell’improcedibilità garantisce il giusto processo e la sua ragionevole durata(Cassazione Civile, sent. 11 luglio 2024, n. 19093)
24 Luglio 2024
La Corte di Giustizia si pronuncia sul principio di indipendenza dei giudici secondo il quale il collegio giudicante investito di un procedimento deve decidere da solo sulla sua conclusione (CGUE, Grande Sezione, 11 luglio 2024, C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21)
24 Luglio 2024
Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla ponderazione di interessi rinvenienti nella valutazione della rimozione di animali pericolosi (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 9 luglio 2024, n. 6049)
24 Luglio 2024
Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’applicazione temporanea del giudice tributario con funzioni direttive, affetto da grave patologia, presso altra corte di giustizia tributaria più vicina alla residenza o dimora abituale (Consiglio di Stato, sez. VII, 4 luglio 2024, n. 5944)
24 Luglio 2024
Operatori del settore postale ed obbligo contributivo al finanziamento dei costi operativi dell’autorità di regolazione (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 09 luglio 2024, n. 6073)
24 Luglio 2024