È costituzionalmente illegittimo che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria in maternità non siano immesse in ruolo con la medesima decorrenza, ai fini giuridici, attribuita agli altri vincitori (Corte cost., sent. 24 ottobre – 4 dicembre 2023, n. 211)

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 27, co. 2, e 28, co. 4, del d. lgs. n. 443/1992, nella parte in cui non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria – che abbiano ottenuto l’idoneità al servizio a seguito della partecipazione al primo corso di formazione successivo all’assenza dal lavoro per maternità – siano immesse in ruolo con la medesima decorrenza, ai fini giuridici, attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso. Riprendendo la propria giurisprudenza e quella della Corte di Giustizia UE in materia, i giudici costituzionali hanno sottolineato che la mancanza del meccanismo della retrodatazione della decorrenza degli effetti giuridici dell’immissione in ruolo – che è volto proprio a eliminare la penalizzazione delle donne assenti dal corso di formazione per motivi legati alla maternità – non consente il riallineamento, ai soli fini giuridici, della loro data di nomina a quella degli altri vincitori del medesimo concorso. La Corte ha, pertanto, ritenuto che – nel differire l’immissione in ruolo delle vincitrici del concorso assenti per maternità – le disposizioni censurate determinano un’ingiustificata disparità di trattamento in ragione della maternità, in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 31 e 37 Cost., poiché compromettono il tempestivo accesso delle donne all’impiego e comportano il rischio di disincentivare la partecipazione al concorso e, perfino, la scelta della maternità. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice rimettente (la Seconda Sezione del Consiglio di Stato) sono state, pertanto, accolte.

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