Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante della provocazione di cui all’art. 62, co. 1, n. 2 c.p., si richiede il riscontro di diversi elementi, vale a dire lo stato d’ira (quale alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il fatto ingiusto altrui), il fatto ingiusto altrui (da intendersi quale ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali in un dato momento e contesto storico), il rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra il fatto ingiusto e lo stato d’ira, e ciò indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile la persistenza della derivazione causale, da intendersi come adeguatezza della risposta rispetto al fatto ingiusto subito. Ed invero, la proporzione tra fatto ingiusto e reazione non rappresenta un elemento costitutivo ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante in parola, ben potendo, tuttavia, assumere rilevanza ai fini dell’esclusione dell’attenuante, quando il rapporto tra le azioni sia sproporzionato a tal punto da escludere in concreto la stessa sussistenza del nesso causale tra fatto provocatorio e reazione.
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