L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, letti alla luce del considerando 9 di tale direttiva e in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, devono essere interpretati nel senso che ostano all’adozione di una decisione di rimpatrio a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, nei confronti di un cittadino di un paese terzo successivamente alla proposizione, da parte di quest’ultimo, di una domanda di protezione internazionale, ma anteriormente a che sia stata emanata una decisione riguardo ad essa in primo grado, qualunque sia il periodo di soggiorno preso in considerazione nella decisione di rimpatrio.
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