Per l’integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico non è necessaria una condotta di costrizione, essendo all’uopo sufficiente che l’agente abbia istigato o indotto il minore a realizzare detto materiale, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzando l’intenzione già esistente, ma non ancora consolidata, in quanto tali condotte costituiscono una forma di manifestazione dell’utilizzazione del minore che ne implica una strumentalizzazione idonea ad integrare il reato.
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