La Corte di Giustizia si pronuncia sul principio del ne bis in idem e sulla nozione di decisione definitiva (CGUE, Seconda Sezione, 19 ottobre 2023, C-147/22)

Il principio del ne bis in idem sancito all’articolo 54 della convenzione di applicazione dell’accordo
di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della
Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei
controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo
1995, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve
essere interpretato nel senso che si deve qualificare come decisione definitiva, ai sensi di tali articoli,
una decisione di proscioglimento di un indagato o imputato adottata, in un primo Stato membro, a
seguito di istruzione penale vertente essenzialmente su fatti di corruzione, qualora tale indagato o
imputato sia sottoposto, per i medesimi fatti, a nuovo procedimento penale in un secondo Stato
membro e qualora la decisione di proscioglimento sia stata adottata dal pubblico ministero senza
irrogazione di una pena e senza intervento di un giudice e sia stata motivata dalla constatazione
dell’assenza di qualsiasi elemento probatorio idoneo a dimostrare che l’indagato o imputato ha
effettivamente commesso il reato ascrittogli; secondo il diritto nazionale applicabile, nonostante il
carattere definitivo di una siffatta decisione di proscioglimento, il pubblico ministero disponga della
facoltà di proseguire il procedimento in condizioni tassativamente definite, come il sopravvenire di
nuovi fatti o elementi di prova significativi, e purché, in ogni caso, il reato non sia prescritto, e nel
corso dell’istruzione, il pubblico ministero del primo Stato membro abbia raccolto dati senza tuttavia
interrogare l’indagato o imputato, che è cittadino di un altro Stato membro, dato che la misura
istruttoria avente natura coercitiva e diretta a localizzarlo si era infine rivelata infruttuosa, fermo
restando che l’assenza di interrogatorio dell’indagato o imputato da parte della Procura del primo
Stato membro può essere presa in considerazione dalla Procura del secondo Stato membro tra
eventuali altri indizi pertinenti che rivelino l’assenza di istruzione approfondita nel primo Stato
membro, a condizione tuttavia che sia accertato che, nelle circostanze del caso di specie, spettava
ragionevolmente alla Procura del primo Stato membro adottare una misura istruttoria che garantisse
un interrogatorio effettivo di detto indagato o imputato, dal quale avrebbero manifestamente potuto
emergere nuovi elementi di fatto o di prova idonei a mettere in dubbio, in misura significativa, la
fondatezza di una decisione di proscioglimento.

Redazione Autore