La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di discriminazione fondata sul sesso (CGUE, Seconda Sezione, 14 settembre 2023, C-113/22)

La direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del
principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, e in
particolare il suo articolo 6, dev’essere interpretata nel senso che: quando una domanda volta alla
concessione di una integrazione della pensione, proposta da un affiliato di sesso maschile, è stata
respinta dall’autorità competente in base a una normativa nazionale che limita la concessione di tale
integrazione agli affiliati di sesso femminile, laddove tale normativa costituisce una discriminazione
diretta fondata sul sesso, ai sensi della direttiva 79/7 come interpretata dalla Corte in una sentenza
pregiudiziale pronunciata prima della decisione di rigetto di tale domanda, il giudice nazionale,
adito di un ricorso contro quest’ultima decisione, deve ingiungere a tale autorità non solo di
concedere all’interessato l’integrazione della pensione richiesta, ma anche di corrispondergli un
indennizzo che consenta di compensare integralmente i danni da lui effettivamente subìti a causa
della discriminazione, sulla base delle norme nazionali applicabili, incluse le spese e gli onorari di
avvocato che ha sostenuto in giudizio, qualora tale decisione sia stata adottata conformemente ad
una prassi amministrativa consistente nel continuare ad applicare detta normativa malgrado tale
sentenza, obbligando in tal modo l’interessato a far valere in giudizio il suo diritto a detta
integrazione.

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