Il TAR Reggio Calabria si pronuncia sul risarcimento del danno esistenziale da ritardo ai genitori per violazione dei diritti del minore disabile (Tar Reggio Calabria, 5 ottobre 2023 n. 748)

Va riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale patito tanto dai genitori quanto dalla
minore disabile, quale conseguenza diretta e immediata della mancata evasione dell’istanza
tendente alla predisposizione in favore di quest’ultima, riconosciuta portatrice di “handicap in
situazione di gravità”, ex art. 3 comma 3 l. n. 104 del 1992, del cd. progetto individuale di vita di
cui all’art. 14 l. n. 328 del 2000, che ciascun comune di riferimento deve predisporre, d’intesa con le
aziende unità sanitarie locali, nell’ambito delle risorse all’uopo rese disponibili, su richiesta
dell’interessato.
Difatti nel caso di violazione dei diritti del minore disabile costituzionalmente garantiti e protetti
può farsi luogo al risarcimento del danno esistenziale, che è individuabile negli effetti che la
diminuzione (anche temporanea) delle ore di assistenza ha sullo sviluppo del disabile in situazione
di gravità, in considerazione dell’interruzione del processo di promozione dei suoi bisogni di cura,
di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale”, e quantificabile in via equitativa,
trattandosi di nocumenti di natura non economica, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.

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