Colui che è sottoposto ad amministrazione di sostegno, a differenza dell’interdetto, è pienamente
capace in relazione agli atti per i quali non è prevista una specifica incapacità. Pertanto, il divieto di
contrarre matrimonio, previsto dall’art. 85 c.c. per l’interdetto, non trova generale applicazione nei
confronti del beneficiario dell’amministrazione di sostegno ma può essere disposto dal giudice
tutelare solo in circostanze di eccezionale gravità, quando sia conforme all’interesse
dell’amministrato.