Secondo la Corte di Cassazione, occorre allargare l’analisi dei parametri per determinare la
retribuzione minima, in caso di contrasto con l’articolo 36 della Costituzione. In particolare, per
verificare se la retribuzione del lavoratore è proporzionale all’attività svolta, il magistrato è tenuto a
fare riferimento prima di tutto agli importi previsti dal Ccnl di categoria, discostandosene se la paga
non può essere ritenuta sufficiente in base al principio costituzionale per cui “il lavoratore ha diritto
ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”, assicurando a sé e alla
famiglia “un’esistenza libera e dignitosa”.