È legittima la richiesta dei genitori di non ammissione alla classe successiva del figlio con grave situazione di disagio per problemi di salute (T.R.G.A. Trento, sez. unica, sent. 03 ottobre 2023, n. 146)

Con riferimento al percorso scolastico degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria
di primo e secondo grado, la non ammissione alla classe successiva non si configura come un
giudizio in assoluto negativo, bensì come il riconoscimento della necessità che lo studente rafforzi
le proprie conoscenze di base, così da poter affrontare, senza sofferenza e con maggiori possibilità
di piena maturazione culturale, l’ulteriore corso degli studi, e ciò in quanto l’interesse degli allievi e
dei genitori non si identifica nel perseguimento in ogni caso della cosiddetta promozione, bensì nel
corretto esercizio della potestà pubblica, finalizzata alla formazione ottimale degli studenti.
I giudici ritengono illegittimo il provvedimento di ammissione di uno studente alla seconda classe
della scuola primaria che non abbia tenuto in considerazione la richiesta, presentata dai genitori, di
non ammettere lo studente alla classe successiva, al fine di salvaguardare l’interesse dell’alunno, che
versava in una situazione eccezionale di disagio e di difficoltà in ambito scolastico, causata da
ragioni di salute: più precisamente, il provvedimento è viziato da eccesso di potere, sia sotto il profilo
del difetto di istruttoria e di motivazione, in ragione dell’omessa considerazione delle ragioni
rappresentate dai genitori a fondamento della richiesta di non promuovere , sia sotto il profilo del
travisamento dei fatti, perché dalla documentazione sanitaria versata in atti – proveniente anche da
strutture pubbliche –- emerge la fondatezza delle ragioni poste a fondamento della richiesta dei
genitori.

Redazione Autore