E’ illegittimo il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva per l’autoriciclaggio (Corte costituzionale, sent. 27 settembre 2023, n. 188)

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma,
del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza
attenuante di cui all’art. 648-ter.1, secondo comma, cod. pen. – nella versione introdotta
dall’art. 3, comma 3, della legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di
emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della
lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio), e vigente fino alla
sua sostituzione a opera dell’art. 1, comma 1, lettera f), numero 3), del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 195, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio
mediante diritto penale» – sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.
La Consulta ha affermato che ciò produce una violazione del canone della
proporzionalità della pena fondato sugli articoli 3 e 27, terzo comma, Cost.. Ne deriva
altresì un vulnus al principio di offensività di cui all’articolo 25, secondo comma, Cost.,
il quale esige che la pena sia sempre essenzialmente concepita come risposta a un
singolo “fatto” di reato, e non sia invece utilizzata “come misura primariamente volta
al controllo della pericolosità sociale del suo autore, rivelata dalle sue qualità personali.
Il che accade, per l’appunto, per effetto della norma ora censurata, da cui discende
addirittura il raddoppio della pena minima, a parità di disvalore oggettivo del fatto, in
considerazione dei soli precedenti penali dell’autore”.

Redazione Autore