Vaccino anti-Covid e differimento dei termini per gli operatori sanitari contagiati e guariti: la legge può delegare ad una fonte sub-legislativa la definizione di elementi a valenza tecnico-scientifica purché specifichi il contenuto e le modalità di esercizio del potere amministrativo (Corte cost., sent. 20 giugno -27 luglio 2023, n. 171)

Con la sent. n. 171 del 2023 la Corte costituzionale ha respinto le eccezioni di incostituzionalità
presentate dal Tribunale di Padova, in riferimento agli artt. 23 e 32 Cost., relative all’art. 4, co. 1 e 5,
del d. l. n. 44/2021 in tema di obbligo vaccinale contro il COVID-19 e di differimento della
somministrazione vaccinale per gli operatori sanitari contagiati e poi guariti. In primo luogo, sono
state ritenute inammissibili le questioni sollevate in riferimento all’art. 23 Cost., in quanto la norma
censurata, avendo come contenuto esclusivamente un trattamento sanitario, si riferisce e deve
essere valutata alla luce del solo art. 32 Cost. In secondo luogo, la Corte si è pronunciata
sull’inammissibilità della questione sollevata in riferimento al comma 1 del citato art. 4,
considerato che esso istituisce l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, che non
è oggetto di discussione in quanto non applicabile ai fini della risoluzione del giudizio principale.
È solo il 5° comma dell’art. 4, dunque, a doversi ritenere rilevante per il giudizio a quo, in quanto
riguarda il differimento della vaccinazione in relazione ai casi di intervenuta guarigione dal virus.
In merito, la Corte, dopo aver sottolineato che l’art. 32 Cost. prescrive una riserva relativa al
legislatore, ha rilevato che, in materia di trattamenti sanitari, la fonte primaria può delegare a fonti
sub-legislative la definizione di elementi a valenza tecnico-scientifica, purché il legislatore
specifichi il contenuto di tale potere amministrativo e le modalità del suo esercizio. Pertanto,
poiché nel caso di specie il d. l. n. 44/2021 non solo istituisce l’obbligo vaccinale, ma individua
anche i soggetti destinatari del trattamento, i casi di esenzione, le procedure di accertamento, le
conseguenze derivanti dall’inadempimento e, soprattutto, i casi di differimento della
somministrazione per i soggetti che sono già stati contagiati dal virus, viene delegato al Ministero
della Salute solo il compito di quantificare il termine di differimento della vaccinazione, sulla base
di una valutazione tecnico-scientifica che necessita di adeguamenti periodici in base all’andamento
della situazione epidemiologica e alle conoscenze scientifiche acquisite. La questione di
costituzionalità è stata, pertanto, dichiarata infondata.

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