Ripristino di controlli alle frontiere interne: la direttiva «rimpatri» si applica a qualunque cittadino di un paese terzo che sia entrato nel territorio di uno Stato membro senza soddisfare le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza (CGUE, Prima Sezione, 21 settembre 2023, C-143/22)

Il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce
un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone
(codice frontiere Schengen), e la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, devono interpretati nel senso che qualora uno
Stato membro abbia ripristinato i controlli di frontiera alle sue frontiere interne, esso può adottare,
nei confronti del cittadino di un paese terzo che si presenti ad un valico di frontiera autorizzato
situato nel suo territorio e in cui tali controlli vengono effettuati, un provvedimento di
respingimento, in forza di un’applicazione mutatis mutandis dell’articolo 14 di detto regolamento,
purché a detto cittadino siano applicate le norme e le procedure comuni previste da tale direttiva ai
fini del suo allontanamento.

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