Persona offesa dal reato: diritti e facoltà (Cass. Pen. Sez. V, 27 aprile-20 luglio 2023, n. 31699)

Le disposizioni in tema di giustizia riparativa, in particolare l’articolo 90-bis, comma 1,
lettere p-bis) e p-ter), del Cpp (che richiede l’informativa alla persona offesa quanto alla
facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e al fatto che la partecipazione del
querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con esito riparativo e con il
rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell’imputato, comporta
la remissione tacita di querela], come anche l’articolo 129-bis, comma 4, del Cpp (che
prevede che il giudice, a richiesta dell’imputato, possa disporre con ordinanza la
sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia
riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni), a norma dell’articolo 92,
comma 2-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2022 si applicano solo nei procedimenti penali
e nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data del 30 dicembre 2022.

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