La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di cooperazione giudiziaria in materia penale e mandato d’arresto (CGUE, Sesta Sezione, 14 settembre 2023, C-71/21)

L’articolo 1, paragrafo 3, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di
Norvegia, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e
la Norvegia, approvato, a nome dell’Unione europea, con la decisione 2014/835/UE del Consiglio,
del 27 novembre 2014, riguardante la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica
d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione
europea e l’Islanda e la Norvegia, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’emissione
di più mandati d’arresto successivi nei confronti di una persona ricercata al fine di ottenerne la
consegna da parte di uno Stato aderente a detto accordo dopo che l’esecuzione di un primo mandato
d’arresto nei confronti di tale persona è stata rifiutata da un altro Stato aderente a detto accordo, a
condizione che l’esecuzione del nuovo mandato d’arresto non comporti una violazione di tale
disposizione e che l’emissione di quest’ultimo mandato d’arresto abbia carattere proporzionato.
L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia, relativo alla
procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia, approvato,
a nome dell’Unione europea, con la decisione 2014/835, deve essere interpretato nel senso che esso
osta a che l’esecuzione di un mandato d’arresto da parte di uno Stato membro sia rifiutata per il solo
motivo che un altro Stato membro ha rifiutato l’esecuzione di un primo mandato d’arresto emesso
dalla Repubblica d’Islanda o dal Regno di Norvegia nei confronti della stessa persona e per gli stessi
fatti.

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