Il divieto della doppia incriminazione non sembra ostare all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo nei confronti del responsabile di un sistema piramidale fraudolento messo in atto in Spagna e in Portogallo (CGUE, Prima Sezione, 21 settembre 2023, C-164/22)

L’articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla
decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel
senso che osta all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso da uno Stato membro in una
situazione in cui la persona ricercata è già stata oggetto di una sentenza definitiva in un altro Stato
membro e vi sconta una pena detentiva per il reato constatato in tale sentenza, a condizione che la
persona di cui trattasi sia perseguita per gli stessi fatti nello Stato membro di emissione, senza che
occorra, per dimostrare la sussistenza degli «stessi fatti», tenere conto della qualificazione dei reati
in discussione secondo il diritto dello Stato membro d’esecuzione.

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