È costituzionalmente illegittimo l’art. 18-bis, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69 nella parte in cui non prevede che la corte d’appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte d’appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia, alle condizioni precisate dalla Corte di giustizia (sentenza O.G. del 6 giugno 2023) affinché possa scontare la propria pena in Italia, per favorirne il reinserimento sociale. Con riferimento alla nuova normativa in vigore dal 2021, la Corte costituzionale ha limitato questa possibilità ai cittadini extracomunitari che risiedano da almeno cinque anni nel territorio italiano, dal momento che questa stessa condizione è oggi legittimamente prevista dal legislatore italiano per i cittadini di altro Stato dell’Unione.
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