Ai fini dell’accertamento della responsabilità del politico per concorso esterno nell’associazione
mafiosa, rileva non la mera vicinanza al gruppo criminale od ai suoi esponenti, anche di spicco, e
neppure la semplice accettazione del sostegno elettorale dell’organizzazione criminosa, ma la prova
del patto in virtù del quale l’uomo politico, in cambio dell’appoggio elettorale, si impegni a sostenere
le sorti della stessa organizzazione in un modo che, sin dall’inizio, sia idoneo a contribuire al suo
rafforzamento o consolidamento.
Conseguentemente, l’eventuale esecuzione del patto, da parte del politico – consistente
nell’adempimento degli impegni assunti – non incide sul profilo consumativo della fattispecie,
potendo rilevare soltanto ai fini della relativa prova.