Materiale pedopornografico archiviato sul cloud di una chat di gruppo (Cass. pen., Sez. III, 4 aprile – 4 settembre 2023, n. 36572)

Integra la fattispecie di detenzione di materiale pedopornografico, punita ai sensi dell’art. 600-quater,
co. 1, c.p., la disponibilità di file di contenuto pedopornografico archiviati sul cloud storage di una
chat di gruppo – nel caso di specie, nello spazio di messaggistica Telegram – e accessibili, per il
mediante inserimento delle proprie credenziali, da parte di ogni componente del gruppo che abbia
consapevolmente preso parte ad esso.
Ciò in quanto, i fini della detenzione penalmente rilevante, rileva la libera fruibilità della res (in
termini potenziali, prescindendo dall’utilizzo effettivo, trattandosi di fattispecie di pericolo) e non è,
invece, richiesta la prova della sussistenza di una relazione materialmente tangibile tra la persona
fisica e il bene.
Pertanto, non è necessario che vi sia stato il download dei file su di un dispositivo, ove l’agente abbia
accesso incondizionato ad un archivio condiviso tra i partecipanti ad una chat, che gli consenta la
piena ed incondizionata possibilità di fruire del materiale archiviato.

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