La Corte di Giustizia si pronuncia sulla cittadinanza dell’Unione europea (CGUE, Grande Sezione, 5 settembre 2023, C-689/21)

L’articolo 20 TFUE, letto alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro
secondo la quale i suoi cittadini, nati al di fuori del suo territorio, che non vi abbiano mai risieduto e
che non vi abbiano soggiornato in condizioni che dimostrino un collegamento effettivo con tale Stato
membro, perdono ipso iure la cittadinanza di quest’ultimo all’età di 22 anni, circostanza che
comporta, per le persone che non sono anche cittadini di un altro Stato membro, la perdita del loro
status di cittadino dell’Unione europea e dei diritti ad esso connessi, purché alle persone interessate
sia offerta la possibilità di presentare, entro un termine ragionevole, una domanda di mantenimento
o di riacquisto della cittadinanza, che consenta alle autorità competenti di esaminare la
proporzionalità delle conseguenze della perdita di tale cittadinanza sotto il profilo del diritto
dell’Unione e, se del caso, di concedere il mantenimento o il riacquisto ex tunc di detta cittadinanza.
Un termine siffatto deve protrarsi, per un periodo ragionevole, oltre la data in cui la persona
interessata compie tale età e può iniziare a decorrere solo a condizione che tali autorità abbiano
debitamente informato detta persona della perdita della sua cittadinanza o dell’imminenza di tale
perdita, nonché del suo diritto di domandare, entro detto termine, il mantenimento o il riacquisto di
tale cittadinanza. In mancanza, dette autorità devono essere in grado di effettuare un siffatto esame,
incidentalmente, in occasione di una richiesta, da parte della persona interessata, di un documento di
viaggio o di qualsiasi altro documento che ne attesti la cittadinanza.

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