La Corte di Giustizia si pronuncia sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale (CGUE, Quarta Sezione, 7 settembre 2023, C-209/22)

L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, nonché l’articolo 2, paragrafo 1,
della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al
diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del
mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà
personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le
autorità consolari, devono essere interpretati nel senso che tali direttive si applicano a una situazione
in cui una persona, sulla quale esistono informazioni secondo cui essa è in possesso di sostanze
illecite, è sottoposta a perquisizione personale nonché a una confisca di tali sostanze. Il fatto che il
diritto nazionale non contempli la nozione di «indagato» e che tale persona non sia stata
ufficialmente informata di rivestire la qualità di «imputato» è al riguardo irrilevante. L’articolo 8,
paragrafo 2, della direttiva 2012/13 e l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2013/48, letti alla luce
degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere
interpretati nel senso che essi non ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il giudice
investito, in forza del diritto nazionale applicabile, di una domanda di autorizzazione a posteriori
di una perquisizione personale e della conseguente confisca di sostanze illecite, disposte nell’ambito
della fase istruttoria di un procedimento penale, non è competente ad esaminare se i diritti
dell’indagato o dell’imputato, garantiti dalle citate direttive, siano stati rispettati in tale occasione,
purché, da un lato, detta persona possa far constatare in seguito, dinanzi al giudice investito del
merito della causa, un’eventuale violazione dei diritti derivanti da queste direttive e, dall’altro, tale
giudice sia allora tenuto a trarre le conseguenze da una siffatta violazione, in particolare per quanto
riguarda l’irricevibilità o il valore probatorio degli elementi di prova ottenuti in tali condizioni.
L’articolo 3 della direttiva 2013/48 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una
normativa nazionale che prevede che un indagato o un imputato possa essere sottoposto,
nell’ambito della fase istruttoria di un procedimento penale, ad una perquisizione personale e alla
confisca di beni illeciti, senza che tale persona goda del diritto di avvalersi di un difensore, purché
dall’esame di tutte le circostanze rilevanti risulti che tale accesso a un difensore non è necessario
affinché detta persona possa esercitare i propri diritti della difesa in modo concreto ed effettivo.

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