Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’applicabilità della disciplina dell’assegnazione temporanea anche ai figli successivi al primo senza il limite dei tre anni (Consiglio di Stato, sez. II, sent. 10 agosto 2023, n. 7725)

Con la sentenza in epigrafe, i Supremi giudici amministrativi hanno statuito che ai sensi dell’art. 42-
bis del d.lgs. n. 151 del 2001, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, ove si individua in tre anni il termine massimo di durata
dell’assegnazione temporanea per avvicinarsi alla sede di lavoro dell’altro genitore, tale disposto
normativo va interpretato nel senso che l’assegnazione possa essere estesa anche ai figli successivi
al primo.

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