Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla compatibilità eurounitaria degli effetti retroattivi delle sentenze della Corte costituzionale e sul risarcimento del danno da affidamento (Consiglio di Stato, sez. III, 6 settembre 2023, n. 8188)

Il Consiglio di Stato ha chiarito che, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, i) è
possibile distinguere tra retroattività “propria”, che si ha quando una nuova normativa pretende
di disciplinare fattispecie sorte ed anche esauritesi anteriormente alla sua entrata in vigore, e
retroattività “impropria”, che si ha quando la modifica incide su situazioni giuridiche iniziate nel
passato e tuttora pendenti; ii) ferma restando la maggiore tutela dell’affidamento nel caso di
retroattività “propria”, in entrambi i casi la Corte ammette che l’incisione sulle situazioni di
vantaggio dei privati possa essere giustificata da “uno scopo diverso di interesse generale”, con la
sola differenza che nel primo caso va in ogni caso assicurata un’adeguata tutela dell’affidamento
dei privati mentre nel secondo caso è anche possibile operare in assenza di uno scopo di interesse
generale, ma in tal caso la lacuna può essere colmata dalla predisposizione di una normativa
transitoria preordinata a conferire ai destinatari il tempo necessario per adattarsi al mutamento
normativo di segno sfavorevole; iii) inoltre, la soccombenza del legittimo affidamento del privato
rispetto alla retroattività è ancorata al requisito della prevedibilità, oggetto di valutazione
attraverso il canone prospettico dell’“operatore economico prudente e accorto”, e dunque la
lesione del principio del legittimo affidamento è invocabile solo ove l’operatore economico
prudente e accorto non sia in grado di prevedere il mutamento della situazione giuridica da cui
origina l’affidamento.

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