Autodeterminazione del testatore e prova dell’utilizzo di dolo nei suoi confronti (Cass. Civ., Sez. II, sent. 31 agosto 2023, n. 25521)

Il rispetto assoluto della volontà del testatore impone che, al fine di poter affermare che una
disposizione testamentaria sia affetta da dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza
di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti
o sollecitazioni; occorre, invece, la prova dell’avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti
idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue
condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un
senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. L’esigenza di assicurare una più penetrante
ricerca della volontà del testatore, di là delle mere dichiarazioni, impone innanzitutto un esame
globale della scheda testamentaria e non di ciascuna singola disposizione, alla stregua dei principi
generali di ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c., applicabili al testamento sia pure con gli opportuni
adattamenti.

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