Nella sentenza in epigrafe, i giudici amministrativi siciliani hanno statuito che: qualora la parte si
dolga della nullità, per violazione o elusione del giudicato, di atti adottati dalla p.a. prima della
proposizione del ricorso in ottemperanza, il giudice non può rilevare tale nullità d’ufficio,
occorrendo invece la domanda finalizzata ad ottenere la declaratoria di nullità degli atti
asseritamente violativi o elusivi del giudicato. La nullità del provvedimento amministrativo per violazione o elusione del giudicato presuppone che dal giudicato di annullamento derivi un obbligo puntuale e preciso, tale da non lasciare margini di discrezionalità all’amministrazione, allora l’adozione di ulteriori atti in violazione di tale obbligo può essere rilevata con il giudizio di ottemperanza; in caso contrario, l’amministrazione conserva un margine di discrezionalità in cui possono essere esternati degli ulteriori motivi negativi non coperti dal precetto e soggetti all’ordinario regime di impugnazione.