La Corte costituzionale si pronuncia sul risarcimento danni per i crimini di guerra (Corte costituzionale, sent. 21 luglio 2023, n. 159)

La Corte costituzionale con la sentenza n. 159 del 2023 ha affermato che non sono fondate le questioni
di legittimità costituzionale dell’articolo 43, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2022 sollevate, in
riferimento agli articoli. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Roma in una procedura
per esecuzione forzata su beni della Germania per il risarcimento dei danni per crimini di guerra e
contro l’umanità, commessi durante la seconda guerra mondiale.
Gli eredi di alcuni deportati in campi di concentramento avevano ottenuto la condanna al
risarcimento dei danni provocati dal Terzo Reich per il trattamento disumano durante il periodo di
internamento e avevano pignorato beni immobili della Repubblica Federale della Germania
Al fine di ristorare i danni per crimini di guerra commessi nel periodo dal 1 ° settembre 1939 all’8
maggio 1945, il censurato articolo 43 ha istituito un Fondo speciale in continuità con il precedente
Accordo di Bonn del 1961 tra Italia e Germania, che già aveva riconosciuto indennizzi in favore di
cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. Tale norma ha stabilito che può
accedere al Fondo e domandare il previsto ristoro chi ha ottenuto, o ottiene, una sentenza passata in
giudicato, avente ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni, a seguito di azione
giudiziaria avviata alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 36 del 2022 o comunque
promossa entro il termine di decadenza da ultimo prorogato fino al 28 giugno 2023. Il Fondo è
operativo secondo le modalità regolate da un recente decreto interministeriale, così come previsto
dallo stesso decreto- legge. La medesima norma (articolo 43) ha poi previsto che i giudizi di
esecuzione già intrapresi e pendenti sono dichiarati estinti e non possono essere iniziate o proseguite
procedure esecutive.
La Corte ha affermato, dunque, che nelle procedure esecutive opera l’immunità (cosiddetta ristretta)
degli Stati, come già riconosciuto in favore della Germania dalla Corte internazionale di giustizia
dell’Aia, e ha ritenuto che l’estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela
introdotta con l’istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con sentenze
passate in giudicato. Inoltre, secondo la Corte la disposizione censurata realizza un non
irragionevole equilibrio tra la tutela giurisdizionale di chi abbia ottenuto una sentenza passata in
giudicato e l’obbligo del rispetto dell’Accordo di Bonn del 1961 sugli indennizzi spettanti alle vittime
dei crimini di guerra.

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