Sul giudizio valutativo nelle prove dei concorsi pubblici: limiti di sindacabilità giurisdizionale e sufficienza motivazionale (Consiglio di Stato, sez. VII, sent. 23 giugno 2023, n. 6216)

La Corte statuisce che nel giudizio valutativo delle prove dei concorsi pubblici, l’incongruenza fra
la prova proposta, il metodo di correzione degli elaborati e le conclusioni raggiunte, sulla base di un
parametro non previsto né prevedibile dal candidato, si sostanzia in un elemento indicativo, sul
piano sintomatico, di un potere di valutazione dell’elaborato non conforme ai canoni generali
dell’azione amministrativa, pur connotati da discrezionalità di carattere tecnico e, dunque,
sindacabile nella presente sede giurisdizionale.
Ai fini dell’adeguatezza della motivazione, nei giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici,
è sufficiente l’attribuzione del voto numerico, qualora l’elaborato non raggiunga nemmeno la soglia
della sufficienza, senza necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni
esplicative, di glosse, annotazione e segni grafici.
Con riferimento al concorso in magistratura, l’art. 1, comma 5, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, stabilisce
che il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio
numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula “non idoneo”, la quale disposizione,
per tali ragioni, si rivela del tutto ragionevole e conforme al principio costituzionale di imparzialità
e buon andamento della pubblica amministrazione.

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