La Corte di Giustizia si pronuncia sul principio di buona amministrazione della giustizia e sul diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (CGUE, Quarta Sezione, 13 luglio 2023, C-35/22)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le
clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letto alla luce del principio di effettività,
deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale,
in mancanza di adempimento da parte di un consumatore di una formalità precontenziosa nei
confronti di un professionista con il quale abbia concluso un contratto contenente una clausola
abusiva, tale consumatore deve sopportare le proprie spese relative al procedimento giurisdizionale
che ha promosso contro tale professionista per far valere i diritti che gli conferisce la direttiva 93/13,
qualora tale professionista abbia ottemperato alla domanda di detto consumatore prima di qualsiasi
contestazione, anche se è stato constatato il carattere abusivo di tale clausola, purché il giudice
nazionale competente possa tener conto dell’esistenza di una giurisprudenza nazionale consolidata
che accerti il carattere abusivo di clausole analoghe e del comportamento dello stesso professionista
per concludere che quest’ultimo ha agito in malafede e, se del caso, condannarlo di conseguenza a
sopportare tali spese.

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