Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute spetta solo quando sia certo che la loro
mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso
comunque imputabile.
Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute spetta solo quando sia certo che la loro
mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso
comunque imputabile.