La Corte costituzionale ribadisce che le tutele correlate alle vaccinazioni “raccomandate” sono le medesime rispetto a quelle previste per le vaccinazioni obbligatorie (Corte cost., sent. 20 aprile-23 giugno 2023, n. 129)

La Corte costituzionale – nel ritenere inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale
dell’art.1, comma 1, l. n. 210/1992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di
tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dalla Corte di
cassazione, Sez. lavoro, in ordine alla mancata previsione, nella suddetta legge, del diritto
all’indennizzo anche in favore dei soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano
derivati danni irreversibili all’integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non
obbligatoria, ma raccomandata (nel caso di specie: antimeningococcica) – ha ribadito che le tutele
accordate ai soggetti sottoposti a vaccinazioni obbligatorie sono del tutto applicabili anche a coloro
cui sono somministrate vaccinazioni “raccomandate”. Ciò in virtù di un’interpretazione
costituzionalmente orientata della disposizione censurata, cui invece il giudice rimettente si è
sottratto determinando una lacuna che «compromette irrimediabilmente l’iter logico
argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente sia sulla rilevanza, sia sulla
non manifesta infondatezza».

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