Il TAR Reggio Calabria si pronuncia sull’applicabilità della sanzione disciplinare al militare prosciolto in sede penale per inutilizzabilità delle intercettazioni (TAR Reggio Calabria, Sez. I, sent. del 16 giugno 2023, n. 512)

L’autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare comporta che, anche in
presenza di una sentenza di assoluzione, resta ferma la possibilità, per la p.a., di valutare
autonomamente le risultanze del processo penale nel più ampio quadro della valutazione
complessiva dei fatti condotta in seno al procedimento disciplinare; l’unico limite è infatti
costituito dall’identità materiale dei fatti medesimi oggetto del procedimento penale, non essendo
consentito porre a fondamento dell’incolpazione fatti la cui insussistenza, nella loro materialità, è
stata accertata dal giudice penale, né ricostruire l’episodio posto a fondamento dell’incolpazione in
modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale passata in giudicato. Pertanto, può essere
legittimamente applicata la sanzione disciplinare al militare prosciolto in sede penale per
inutilizzabilità delle intercettazioni.

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