La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di tutela dell’ambiente e di conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche (CGUE, Seconda Sezione, 15 giugno 2023, C-721/21)

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che non osta a una norma procedurale
nazionale in forza della quale, da un lato, una domanda di sindacato giurisdizionale, sia ai sensi del
diritto nazionale sia ai sensi di disposizioni del diritto dell’Unione quali l’articolo 4, paragrafi da 2 a
5, e l’allegato III della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, o l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve
essere fondata su una presentazione delle domande e dei motivi su cui tali domande si fondano, che
enunci con precisione ciascuno di tali motivi e che precisi, per ciascun motivo, i fatti o gli elementi
invocati a sostegno e, dall’altro, il ricorrente non può, in sede di udienza, invocare motivi o
presentare domande diversi da quelli esposti in tale presentazione. L’articolo 6, paragrafo 3, della
direttiva 92/43 dev’essere interpretato nel senso che anche se, qualora un’autorità competente di uno
Stato membro decida di autorizzare un piano o un progetto che può avere ripercussioni su un sito
protetto ai sensi di tale direttiva senza richiedere un’opportuna valutazione, ai sensi di tale
disposizione, tale autorità non è tenuta a rispondere, nella motivazione della sua decisione, a tutti i
punti di diritto e di fatto sollevati nel corso del procedimento amministrativo, essa deve tuttavia
indicare adeguatamente le ragioni che le hanno consentito, prima di concedere tale autorizzazione,
di acquisire la certezza, nonostante i pareri contrari e i ragionevoli dubbi eventualmente ivi espressi,
che sia stato escluso ogni ragionevole dubbio scientifico circa la possibilità che detto progetto incida
significativamente su tale sito. L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 dev’essere interpretato
nel senso che al fine di determinare se sia necessario effettuare un’opportuna valutazione
dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito, si può tener conto delle caratteristiche di tale
piano o progetto che comportano l’eliminazione dei contaminanti e che sono quindi atte a produrre
l’effetto di ridurre le conseguenze nocive di tale piano o progetto sul sito, qualora tali caratteristiche
siano state integrate nello stesso piano o nello stesso progetto come caratteristiche ordinarie, inerenti
a siffatto piano o progetto, indipendentemente da qualsiasi effetto su detto sito.

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