La Corte costituzionale si pronuncia in tema di usi civici: inalienabili le terre di proprietà privata gravate da uso civico (Corte costituzionale, sent. 15 giugno 2023, n. 119)

Con la sentenza n. 119 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, comma 3, della
legge n. 168 del 2017 “nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall’art. 3, comma 1, non esclude
dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o
della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati”. In particolare, la Corte ha dichiarato che la
previsione della inalienabilità delle terre di proprietà privata gravate da usi civici, introdotta dalla
legge n. 168 del 2017, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 42, secondo comma, Cost.
La Corte precisa che, in caso di alienazione delle terre di proprietà privata, i diritti di uso civico
seguono il bene e i componenti della collettività continuano a poter esercitare tutte le facoltà che gli
usi civici conferiscono loro. Al contempo, il diritto di proprietà circola preservando sulla terra il
vincolo paesaggistico, che impedisce al proprietario di apportare modificazioni pregiudizievoli per
gli usi civici. Di conseguenza, “chiunque acquisti il fondo non può compiere alcun atto che possa
compromettere il pieno godimento promiscuo”, nonché il valore paesistico- ambientale correlato
alla conservazione degli usi civici.
La Corte ha, pertanto, affermato che il regime di inalienabilità delle terre di proprietà privata su cui
insistono usi civici, che non era previsto dalla legislazione antecedente a quella del 2017, “si dimostra
totalmente estraneo alla tutela di interessi generali” “sotto qualunque prospettiva lo si consideri”:
l’inalienabilità non ha alcuna ragionevole connessione con lo scopo di assicurare la funzione sociale
della proprietà privata, pertanto, la norma censurata determina una “irragionevole conformazione
e, di riflesso, una illegittima compressione della proprietà privata”.

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