L’ergastolo non può considerarsi pena edittale fissa e indefettibile: è illegittimo il divieto diprevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata (art. 99, 4° comma c.p.)(Corte cost., sent. 18 aprile – 12 maggio 2023, n. 94)

Con la sentenza n. 94 del 2023 (relativa al c.d. “caso Cospito”) la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del cod. pen., come modificato dall’art. 3
della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale
dell’ergastolo, prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata
di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. La Corte, infatti, ha rilevato che, “nel caso della pena
edittale fissa dell’ergastolo tutte le attenuanti sono, di fatto, “sterilizzate” dal concorso con la
recidiva reiterata proprio a causa del censurato divieto di prevalenza delle attenuanti e quindi –
con trattamento deteriore in violazione del principio di eguaglianza – non hanno nemmeno
l’effetto di schermare l’aumento della pena per il concorso della circostanza aggravante della
recidiva reiterata, il quale di per sé non si può produrre in ragione del carattere perpetuo della
pena dell’ergastolo.” Pertanto, la fissità della pena edittale dell’ergastolo, aggravata dal suo rigore
per essere la sanzione più elevata in assoluto, in quanto perpetua al momento della sua
irrogazione, e marcatamente più afflittiva rispetto a quella irrogabile per lo stesso reato
circostanziato da una diminuente, richiede – per la tenuta costituzionale della pena stessa, in
riferimento a tutti gli evocati parametri (artt. 3, co. 1, 25, co. 2, e 27, co. 3, Cost.) – che non sia
precluso al giudice, in caso di recidiva reiterata, l’ordinario bilanciamento delle circostanze
attenuanti del reato, le quali, se esclusive o ritenute prevalenti sulle aggravanti, comportano che
alla pena dell’ergastolo sia sostituita quella della reclusione da venti a ventiquattro anni (art. 65
cod. pen.). In conclusione, la pena dell’ergastolo comminata a seguito di recidiva reiterata non è
più da considerarsi fissa e indefettibile: sarà il giudice a valutare la prevalenza delle circostanze
attenuanti sulla recidiva.

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