L’articolo 20 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro adotti una decisione di divieto d’ingresso nel territorio dell’Unione europea nei confronti di un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, cittadino di tale Stato membro che non ha mai esercitato la propria libertà di circolazione, senza aver previamente esaminato se esista, tra tali persone, un rapporto di dipendenza che costringa, di fatto, detto cittadino dell’Unione a lasciare tale territorio, considerato nel suo insieme, per seguire tale familiare e, in caso affermativo, se i motivi per i quali siffatta decisione è stata adottata giustifichino una deroga al diritto di soggiorno derivato di detto cittadino di un paese terzo. L’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che un cittadino di un paese terzo, che avrebbe dovuto essere destinatario di una decisione di rimpatrio, sia oggetto, immediatamente a seguito della decisione che gli ha revocato, per motivi connessi alla sicurezza nazionale, il diritto di soggiorno nel territorio dello Stato membro di cui trattasi, di una decisione di divieto d’ingresso nel territorio dell’Unione europea, adottata per motivi identici, senza che siano state previamente prese in considerazione le sue condizioni di salute nonché, se del caso, la sua vita familiare e l’interesse superiore del figlio minore. L’articolo 5 della direttiva 2008/115 dev’essere interpretato nel senso che qualora sia investito di un ricorso avverso una decisione di divieto d’ingresso, adottata in forza di una normativa nazionale incompatibile con tale articolo 5 e che non può essere oggetto di un’interpretazione conforme, il giudice nazionale deve disapplicare detta normativa nei limiti in cui essa violi detto articolo e, laddove ciò risulti necessario per garantire la piena efficacia di quest’ultimo, applicare direttamente l’articolo medesimo alla controversia di cui è investito. L’articolo 13 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi nazionale in forza della quale le autorità amministrative di uno Stato membro rifiutano di applicare una decisione giudiziaria definitiva che dispone la sospensione dell’esecuzione di una decisione di divieto d’ingresso, con la motivazione che quest’ultima decisione è già stata oggetto di una segnalazione nel sistema d’informazione Schengen.
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