L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, letto alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale prevede che il diritto alle ferie annuali retribuite, maturate da un lavoratore per lo svolgimento del suo lavoro nell’ambito di un regime di prepensionamento progressivo, si estingua, alla fine dell’anno di riferimento per le ferie o in una data successiva, qualora il lavoratore si sia trovato nell’impossibilità di fruire di tali ferie prima della fase di dispensa dal lavoro a causa di malattia, anche nel caso in cui non si tratti di un’assenza di lunga durata.
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