Permesso lavorativo per assistenza del disabile: non è abuso del diritto la contestuale realizzazione delle proprie esigenze personali (Cassazione Civile, ord. n. 13 marzo 2023, n. 7306)

Non c’è alcun abuso del diritto quando un lavoratore in permesso ex lege 104/1992 svolge l’attività di assistenza in modo tale da soddisfare in via preminente le esigenze e i bisogni dei congiunti con handicap, pur senza rinunciare del tutto alle proprie esigenze personali e familiari.

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