L’articolo 44 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che non prevede alcun diritto di ricorso contro una decisione che irroga una sanzione amministrativa a favore di una persona i cui beni siano stati sequestrati sulla base di una siffatta decisione, ma che non è considerata, in tale decisione, l’autore dell’illecito amministrativo connesso alla sanzione inflitta. L’articolo 4 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una decisione relativa a un atto che non costituisce reato.
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