Allo stato dell’attuale contesto normativo sussiste con riguardo all’assunzione dell’incarico extraistituzionale di consigliere indipendente presso le compagnie di assicurazione una ben evidente disparità di trattamento tra il personale docente delle Università statali e le rimanenti categorie di docenti universitari, ingiustificata ed irragionevole nonché incompatibile con la libertà della scienza e del suo insegnamento ed altresì inconciliabile con l’autonomia ordinamentale di ciascun Ateneo che ne deriva e quindi ritiene nella specie non manifestamente infondata la violazione del parametro costituzionale di cui all’art. 3 Cost. in combinato disposto con l’art. 33 Cost.
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