É incostituzionale la disposizione legislativa che, eludendo la riserva di legge rinforzata ex art. 32, co. 2, Cost., conferisce alla sanità militare il potere di imporre al proprio personale una profilassi vaccinale senza indicazione delle patologie che essa intende contrastare (Corte cost., sent. 12 gennaio – 20 febbraio 2023, n. 25)

Con sentenza n. 25 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 32, co. 2, Cost., l’art. 206-bis cod. ord. militare, nella parte in cui attribuisce alla sanità militare il potere di dichiarare indispensabili le profilassi vaccinali cui sottoporre il personale militare, eludendo la riserva di legge statale e rinforzata per l’introduzione di trattamenti sanitari obbligatori. Il comma 1 della disposizione censurata, infatti, stabilisce che la sanità militare dichiara indispensabile la sottoposizione del militare a “specifiche” profilassi vaccinali, per destinarlo a “particolari e individuate condizioni operative o di servizio”, senza predeterminare quali vaccini possano essere imposti al militare, e conseguentemente le patologie che si intende contrastare, non adempiendo dunque alla necessità che il trattamento sanitario obbligatorio da imporre sia “determinato”. Invero, la disposizione censurata non prevede testualmente un “obbligo” di profilassi vaccinale gravante sul personale militare da inviare in missione o destinare a specifiche attività; e neppure esplicita le sanzioni derivanti dalla violazione di tale obbligo. Come, altresì, più volte precisato dalla giurisprudenza costituzionale, non è certo la mancata letterale menzione di un effettivo obbligo di vaccinazione a sottrarre la norma che lo configuri dal necessario rispetto delle prescrizioni desumibili dall’art. 32. Inoltre, la Corte costituzionale sottolinea che il legislatore, laddove intenda introdurre un trattamento sanitario obbligatorio, deve ispirarsi a chiarezza prescrittiva, con riferimento sia all’esistenza stessa dell’obbligo, sia alle conseguenze che si intendano far derivare dalla sua violazione, poiché anche queste ultime, in quanto previste, «concorrono in maniera sostanziale a conformare l’obbligo stesso e a calibrare il bilanciamento tra i diversi interessi costituzionalmente rilevanti» (sentenza n. 5 del 2018). Pertanto, la riserva di legge de qua non sarebbe soddisfatta, nell’ipotesi in cui il legislatore abbia delegato a fonti secondarie o ad atti amministrativi – e dunque non abbia esso stesso operato – la scelta «in punto di individuazione delle singole tipologie di trattamenti sanitari obbligatori». Se certamente questi ultimi, a differenza di quelli coercibili (che, presupponendo ampie restrizioni alla libertà personale, sono assistiti invece da una riserva di legge assoluta), trovano nella riserva relativa di cui all’art. 32 Cost. il proprio fondamento e i propri limiti, la Corte ha, peraltro, cura di precisare che il carattere relativo di una riserva di legge «non relega […] la legge sullo sfondo»: quest’ultima non può ridursi ad una prescrizione normativa «in bianco», senza che risultino definiti contenuti e modi dell’azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini. L’esigenza di circoscrivere contenuti e modi dell’intervento normativo sub-legislativo e dell’azione amministrativa è, infatti, presidiata con particolare intensità dall’art. 32, secondo comma, Cost., ove viene testualmente stabilito che a poter essere imposto «per disposizione legislativa» è «un determinato» trattamento sanitario. Tale “determinazione” non è scelta delegabile a fonti sub-legislative, trattandosi della individuazione stessa della misura sanitaria che si intende imporre, e dunque di un contenuto normativo essenziale della disciplina. Da tali considerazioni consegue che la disposizione censurata è venuta meno al compito essenziale di fornire determinatezza all’obbligo vaccinale che intende introdurre, omettendo di individuare, quantomeno, l’elenco dei vaccini che possono essere resi obbligatori alla luce delle diverse condizioni di impiego del personale militare. Per questo, l’art. 206-bis, comma 1, cod. ordinamento militare è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre al personale militare la somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che esse siano previamente individuate in via legislativa. Fino a quando il legislatore non avrà provveduto al compito di fornire determinatezza al trattamento sanitario imposto nei termini qui indicati, resta dunque inteso che, all’esito della presente pronuncia, il comma 1 dell’art. 206-bis cod. ordinamento militare non può fondare un obbligo vaccinale per il militare.

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