La Prima Sezione Civile della Cassazione trasmette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite per la soluzione del quesito: se, ai fini del riconoscimento dell’assegno di cui all’art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, nel caso di unione civile – conclusa ai sensi dell’art. 1, comma 25 L. n. 76/2016 – per la quale è stato pronunciato lo scioglimento, sia possibile valutare i fatti intercorsi tra le parti, anteriori alla costituzione dell’unione stessa.
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