La discriminazione datoriale per motivi di genere si presume (Cass. Civ., Sez. I, ord. 7 febbraio 2023, n. 3661)

In tema di comportamenti datoriali discriminatori per motivi di genere, il D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 40, stabilisce un’attenuazione del regime probatorio ordinario in favore della parte ricorrente, la quale è tenuta solo a dimostrare una ingiustificata differenza di trattamento o anche solo una posizione di particolare svantaggio dovute al fattore di rischio tipizzato dalla legge in termini tali da integrare una presunzione di discriminazione, restando, per il resto, a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare le circostanze inequivoche, idonee a escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della condotta.

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