Il permesso di soggiorno per motivi familiari allo straniero convivente richiede il solo accertamento dell’effettività della convivenza (Cass. Civ., Sez. I, sent. 2 febbraio 2023, n. 3279)

In tema di domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari del cittadino straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con coniuge di nazionalità italiana ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 286 del 1988, art. 19, comma 2, lett. c) e D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, comma 1, lett. b), il giudice di merito è tenuto ad accertare solo l’effettività della convivenza, intesa quale stabile coabitazione accompagnata da una comunanza di vita, secondo l’ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari, non essendo consentita un’esegesi che introduca connotazioni ulteriori non previste dal legislatore, come è quella della disponibilità “titolata” di un alloggio, in contrasto con la “ratio” del regime di favore dettato dalle citate norme.

Redazione Autore