Un’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può, in linea di principio, rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo basandosi sul difetto di competenza dell’organo giurisdizionale chiamato a giudicare la persona ricercata nello Stato membro emittente (CGUE, Grande Sezione, 31 gennaio 2023, C-158/21)

La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che: un’autorità giudiziaria dell’esecuzione non dispone della facoltà di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo basandosi su un motivo di non esecuzione che deriva non già dalla decisione quadro 2002/584, come modificata, ma unicamente dal diritto dello Stato membro di esecuzione. Per contro, tale autorità giudiziaria può applicare una disposizione nazionale che prevede che l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo sia rifiutata qualora tale esecuzione conduca a una violazione di un diritto fondamentale sancito dal diritto dell’Unione, purché la portata di tale disposizione non ecceda quella dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che: l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può verificare se un mandato d’arresto europeo sia stato emesso da un’autorità giudiziaria che era competente a tal fine e rifiutare l’esecuzione di tale mandato d’arresto europeo qualora ritenga che così non sia nel caso di specie. L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo non può rifiutarsi di eseguire quest’ultimo per il motivo che tale persona rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine, a meno che, da un lato, tale autorità giudiziaria disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati idonei a dimostrare l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate del funzionamento del sistema giudiziario dello Stato membro emittente o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone del quale faccia parte la persona interessata, tenuto conto del requisito di un giudice precostituito per legge, carenze implicanti che i singoli interessati siano, in generale, privati, in tale Stato membro, di un rimedio giuridico effettivo che consenta di controllare la competenza del giudice penale chiamato a giudicarli, e, dall’altro lato, detta autorità giudiziaria constati che sussistono, nelle particolari circostanze della causa in esame, motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto, in particolare, degli elementi forniti dalla persona oggetto di tale mandato d’arresto europeo relativi alla sua situazione personale, alla natura del reato per il quale essa è perseguita, al contesto fattuale in cui detto mandato d’arresto europeo si inserisce o a qualsiasi altra circostanza pertinente, l’organo giurisdizionale verosimilmente www.dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823) chiamato a conoscere del procedimento di cui sarà oggetto tale persona nello Stato membro emittente sia manifestamente privo di competenza a tal fine. La circostanza che la persona interessata abbia potuto, dinanzi ai giudici dello Stato membro emittente, far valere i suoi diritti fondamentali al fine di contestare la competenza dell’autorità giudiziaria emittente e il mandato d’arresto europeo di cui la stessa è oggetto non riveste un’importanza decisiva al riguardo. L’articolo 1, paragrafo 3, della decisione-quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che: in una situazione in cui una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo asserisca che la stessa rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine, l’esistenza di una relazione del Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria che non verta direttamente sulla situazione di tale persona non può giustificare, di per sé sola, il rifiuto da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di eseguire tale mandato d’arresto europeo, ma la relazione di cui trattasi può, per contro, essere presa in considerazione da detta autorità giudiziaria, tra gli altri elementi, al fine di valutare l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate nel funzionamento del sistema giudiziario di tale Stato membro o di carenze che pregiudichino la tutela giurisdizionale di un gruppo oggettivamente identificabile di persone di cui faccia parte tale persona. L’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che: osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo per il motivo che la persona oggetto di quest’ultimo rischia, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, di essere giudicata da un organo giurisdizionale privo di competenza a tal fine, senza aver previamente chiesto all’autorità giudiziaria emittente informazioni complementari. La decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretata nel senso che: essa non osta all’emissione di diversi mandati d’arresto europei successivi nei confronti di una persona ricercata al fine di ottenere la sua consegna da parte di uno Stato membro dopo che l’esecuzione di un primo mandato d’arresto europeo nei confronti di tale persona è stata negata da tale Stato membro, purché l’esecuzione di un nuovo mandato d’arresto europeo non comporti una violazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata, e l’emissione di quest’ultimo mandato d’arresto europeo abbia carattere proporzionato.

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