La pubblicazione di immagini personali non autorizzate richiede l’interesse pubblico all’informazione (Cass. Civ., sez. III, ord. 25 gennaio 2023, n. 2304)

In tema di autorizzazione dell’interessato alla pubblicazione della propria immagine, le ipotesi previste dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 97, comma 2, ricorrendo le quali l’immagine può essere riprodotta senza il consenso della persona ritratta, sono giustificate dall’interesse pubblico all’informazione, determinando una pretesa risarcitoria solo se da tale evento derivi pregiudizio all’onore o al decoro della medesima.

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